DIRITTO PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Consulenza e assistenza a persone fisiche e giuridiche in tutte le fasi del processo penale, compresa la fase dell'esecuzione della pena.
Consulenza e assistenza alle persone offese da reato con relativa costituzione di parte civile ai fini del ristoro dei danni.

Lo Studio Vittorio Veneto 4, in particolare nella persona dell’Avv. Carlita Del Mira, offre una qualificata consulenza e assistenza in materia di diritto penale, prestando assistenza sia alle persone fisiche che giuridiche. Stante la delicatezza delle questioni affrontate e degli interessi coinvolti, il rapporto è strettamente fiduciario e personale.
Tant’è che l’Avvocato Del Mira, seppur dotata di una struttura organizzata ed efficiente, difende personalmente e in tutte le fasi processuali i propri assistiti, a partire dalla fase embrionale delle indagini preliminari (attraverso la predisposizione di memorie, istanze, investigazioni difensive e studio degli atti fondanti l’azione penale), fino alla redazione degli atti di impugnazione.

Come concretamente si articola il processo penale?
Il processo penale rappresenta la concatenazione di atti finalizzati all’emissione di una decisione di colpevolezza o assoluzione ed è articolato in fasi processuali.
I soggetti protagonisti del processo penale sono l’Ufficio della Procura e la Difesa.
Il procedimento inizia nel momento in cui l’autorità giudiziaria viene portata a conoscenza della consumazione di un reato per il tramite della cosiddetta “notizia di reato”.
Occorre ricordare, nello specifico, che i reati sono procedibili a querela di parte o d’ufficio.
Un reato è punibile a querela di parte quando, al fine di poter dare avvio ad un procedimento penale, occorre che la persona offesa (cioè la vittima del reato) denunci formalmente quanto subito.
Un reato è invece procedibile d’ufficio, quando l’autorità giudiziaria, in qualsivoglia modo venuta a conoscenza della notizia di reato, sia obbligata a dare avvio al procedimento penale.
Generalmente i reati procedibili d’ufficio sono quelli che destano maggior allarme sociale.
In seguito all’avvio del procedimento da parte dell’autorità giudiziaria, si apre la prima fase processuale, che è quella delle indagini preliminari. In questa fase, il “dominus” è il Pubblico Ministero, che si occupa di indagare sulla vicenda con l’ausilio della Polizia Giudiziaria. Il compito del Pubblico Ministero, in particolare, è quello di ricercare elementi idonei a sostenere un’accusa davanti all’organo giudicante.
In questo frangente, la persona sottoposta ad indagini (indagato) può essere destinataria di una misura cautelare (es. custodia in carcere/arresti domiciliari), quando vi siano determinate esigenze di tutela.
Al termine delle indagini, il Pubblico Ministero (ad eccezione di casi specifici) può:
1. richiede l’archiviazione del procedimento penale laddove non vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
2. chiedere il cd. rinvio a giudizio nel caso in cui dalle risultanze investigative emergano elementi a carico dell’indagato che giustifichino la continuazione del procedimento penale a suo carico.
Rispetto alla scelta operata dal Pubblico Ministero, si esprime il Giudice delle indagini preliminari (Gip). Nel caso in cui il Gip disponga per l’archiviazione, il procedimento non avanza oltre; contrariamente, in caso di rinvio a giudizio, l’indagato assume la qualifica di imputato e prende così avvio il processo penale vero e proprio.
Si celebra in seguito- come regola generale- l’udienza preliminare, alla quale le parti sono chiamate a comparire innanzi al Giudice dell’udienza preliminare (Gup).

All’esito di detta udienza, il Gup, decide se vi siano effettivamente elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento ed in tal caso emette un decreto con cui dispone la comparizione in giudizio.
Si apre dunque la fase dibattimentale, che rappresenta il cuore del processo penale.
In tale fase, infatti, vengono acquisite le prove ed escussi gli eventuali testimoni del Pubblico Ministero, della parte civile (se costituita) e della difesa.
Le udienze dibattimentali sono di norma orali, nonché pubbliche e nel corso delle stesse il Pubblico Ministero e gli avvocati perorano le rispettive ragioni.
Al termine del confronto delle parti e dell’assunzione delle prove, Pubblico Ministero, Parte Civile (se presente) e difensore presentano le proprie conclusioni al Giudice dibattimentale nella cd. discussione finale.
Terminate le conclusioni, il Giudice emette una sentenza, che potrà essere di assoluzione o condanna.
In caso di condanna vi è la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado, ricorrendo in appello. Con l’appello il giudizio di merito si esaurisce e, in caso di conferma della condanna, rimane la possibilità di ricorrere unicamente per questioni di legittimità in Corte di Cassazione.

Lo studio Vittorio Veneto 4 si occupa altresì di tutti gli aspetti relativi all’esecuzione della pena (anche detentiva) conseguente al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna interagendo – se del caso- con l’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica presso tutti i Tribunali Italiani e con l’Ufficio Esecuzione della Procura Generale della Repubblica presso tutte le Corti di Appello Italiane, nonché con il competente Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza.

Concretamente quando si apre la fase della cd. esecuzione della pena?
Quando una sentenza o un decreto penale di condanna non essendo più passibili di impugnazione, divengono irrevocabili; ed è da quel momento che si apre la fase della esecuzione penale, proprio perchè è relativa alla messa in atto (esecuzione) della decisione.

Il fondamento dell’esecuzione è la sussistenza del titolo esecutivo, ossia del provvedimento irrevocabile. Le figure protagoniste di questa fase sono:
1) il giudice dell’esecuzione, che è il giudice che ha emesso il
provvedimento definitivo ed è chiamato a decidere sulle eventuali questioni che possono sorgere in questa fase (ad esempio applicazione amnistia, revoca di benefici etc.);
2) la magistratura di sorveglianza che interviene in materia di applicazione delle misure alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione / esecuzione misure di sicurezza;
3) il pubblico ministero che cura l’esecuzione dei provvedimenti del giudice.

In caso di esecuzione di condanna a pena detentiva, è il Pubblico Ministero che emette l’ordine di carcerazione. È bene precisare che, quando la pena detentiva da eseguire è al di sotto dei quattro anni di durata, il Pubblico Ministero (tranne che in particolari ipotesi) emette un ordine di esecuzione sospeso (ossia non immediatamente esecutivo).
In quel caso, è essenziale per il condannato chiedere – entro il termine di 30 giorni- di essere ammesso a misura alternativa (ad es. le più comuni sono: affidamento in prova, detenzione domiciliare, e semilibertà).

Parimenti cura e tutela è dedicata all’assistenza della persona offesa (vittima del reato).
Lo Studio, nella persona dell’Avv. Del Mira, offre piena e completa assistenza alle persone offese costituende parti civili predisponendo nel loro interesse: denunce-querele, esposti, e atti di costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale, ai fini delle richieste risarcitorie.

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