Sentenza di CassazioneCorte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 20092/2021

Maggio 20, 2021

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 4075/2021, depositata in data 03 febbraio 2021
Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve verificare quali pericoli comporti per la salute del lavoratore l’attività che egli organizza e deve adottare le idonee misure di sicurezza per evitarli, anche al di là delle previsioni di cui al documento di valutazione dei rischi c.d. DVR.

Il documento di valutazione dei rischi c.d. DVR altro non è che il prospetto che ai sensi del d. lgs. 81/2008 contiene i rischi e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Trattasi di un documento, obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, che si limita ad individuare i possibili rischi presenti sul luogo del lavoro.

Orbene, con le due pronunce in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l’obbligo di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 17, lett. a) d.lgs. 81/2008, ricade unicamente sul datore di lavoro, soggetto esclusivo cui spetta il dovere di verificare quali pericoli comporti l’attività che egli organizza e per il cui svolgimento si avvale dei lavoratori, tanto che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non lo esonera dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Nei casi in cui il documento di valutazione dei rischi (DVR) non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata.

Tali decisioni della Suprema Corte sono state assunte a seguito dei due seguenti gravi infortuni sul lavoro; rispettivamente: i) amputazione, con la lama raschiatrice del silos nel mangimificio, della falange ungueale III dito e sub amputazione II apice II dito mano sinistra, del lavoratore che, dopo aver ricevuto ordine dal responsabile dei lavoratori e referente per il mangimificio, saliva sul piano sopraelevato dell’impianto del silos, essendo l’uscita della tramoggia ingolfata dalla farina di orzo, apriva il foro di ispezione, provvisto di coperchio amovibile manualmente, ed introduceva la mano e l’avanbraccio entrando in contatto con la barra interna in movimento (lama raschiatrice), azionata dallo stesso responsabile dei lavoratori, il quale non si assicurava che il dipendente fosse in condizioni di sicurezza; ii) precipitazione di un apprendista da almeno cinque metri, insieme alla cabina ascensore su cui stava operando, in occasione di un intervento di manutenzione e ciò per l’assenza di uno specifico sistema di ancoraggio, suggerito dalla disciplina tecnica specifica in materia di sistemi di sollevamento, rischio quest’ultimo non contemplato nel documento di valutazione dei rischi c.d. DVR.

D’altra parte, come ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, in base alle generali previsioni in materia prevenzionistica ex artt. 15 e 28 d.lgs. 81/08, il soggetto investito di qualifica datoriale è tenuto a valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti e ad adottare tutte le cautele per la loro eliminazione mediante appropriate misure. Il datore di lavoro deve altresì vigilare al fine di impedire che si instaurino prassi contra legem, foriere di pericolo per i lavoratori. Qualora infatti nell’esercizio dell’attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, il datore di lavoro o il dirigente, ove l’infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per sé, in colpa per l’inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche.

Peraltro, gli Ermellini hanno chiarito che il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme – e dunque tale da interrompere il nesso di condizionamento – solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro.

Di conseguenza e in conclusione, è compito del titolare della posizione di garanzia quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli ossia ad adottare in concreto le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio sia pur esso non contemplato nel DVR, così sopperendo all’omessa previsione anticipata.

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